Affidamento in prova all’estero: la Cassazione conferma l’esecuzione della pena nei Paesi UE – Vittoria dell’Avv. Massimiliano Luigi Scialla

La Corte di Cassazione Penale (sentenza n. 20699/2025) ha accolto il ricorso presentato e patrocinato dall’Avv. Massimiliano Luigi Scialla, affermando un principio di grande rilievo in materia di misure alternative alla detenzionee esecuzione della pena all’estero: l’affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito anche in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Questa decisione si colloca nel quadro della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 38/2016, che ha dato attuazione alla Decisione quadro 2008/947/GAI sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali e delle misure alternative tra gli Stati membri dell’UE.

Il caso

Un cittadino italiano residente in Romania, iscritto all’AIRE e regolarmente inserito nel contesto familiare e lavorativo del Paese, aveva chiesto di poter espiare la pena mediante affidamento in prova al servizio sociale nel luogo di residenza.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta, sostenendo che tale misura non potesse essere eseguita in uno Stato estero, disponendo invece la detenzione domiciliare in Italia.

L’Avv. Massimiliano Luigi Scialla, in qualità di difensore del condannato, ha proposto ricorso per Cassazione, evidenziando come la normativa europea e nazionale consenta l’esecuzione dell’affidamento in prova all’interno dell’Unione Europea, nei casi in cui lo Stato estero abbia recepito la decisione quadro sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali.


 

La decisione della Corte di Cassazione

 

Accogliendo il ricorso, la Prima Sezione Penale della Cassazione ha chiarito che l’affidamento in prova al servizio sociale è una misura eseguibile anche all’estero, qualora lo Stato di destinazione sia membro dell’Unione Europea e abbia recepito la Decisione quadro 2008/947/GAI.

La Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza (Cass. Sez. I, n. 16942/2020, Mancinelli; n. 20977/2020, Arrighi; n. 7352/2025, Michel), affermando che:

“L’affidamento in prova al servizio sociale è assimilabile a una sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 2, lett. e), del d.lgs. 38/2016, poiché impone obblighi e prescrizioni compatibili con quelle previste dalla Decisione quadro 2008/947/GAI.”

In altri termini, il controllo sull’osservanza delle prescrizioni può essere svolto dallo Stato membro di esecuzione, nel quadro della cooperazione giudiziaria europea, senza che ciò ostacoli la finalità rieducativa della pena o l’autorità di vigilanza dello Stato italiano.

Pertanto, la Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma e disposto il rinvio per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.


 

Il rilievo della pronuncia

 

La sentenza rappresenta un passo avanti fondamentale nella tutela dei diritti dei cittadini italiani residenti all’estero e nell’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali in ambito europeo.

Grazie all’iniziativa difensiva dell’Avv. Massimiliano Luigi Scialla, la Corte ha riaffermato che il condannato residente in un Paese UE può espiare la pena in modalità compatibili con la propria vita familiare e lavorativa, favorendo il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena.

Questa pronuncia, destinata a orientare futuri giudizi, conferma che l’Italia, come gli altri Stati membri, può cooperare efficacemente nel controllo e nell’esecuzione delle misure alternative alla detenzione, consolidando un sistema penale europeo basato sulla collaborazione giudiziaria, il rispetto dei diritti fondamentali e la finalità rieducativa della pena.


 

Conclusioni

 

La decisione ottenuta dall’Avv. Massimiliano Luigi Scialla costituisce un importante precedente giurisprudenziale in materia di diritto penale dell’esecuzione e cooperazione giudiziaria europea.

Essa apre la strada a nuove applicazioni dell’affidamento in prova al servizio sociale all’estero, in particolare nei casi di condannati italiani stabilmente residenti in altri Paesi dell’Unione Europea, e riafferma il principio di una giustizia penale capace di coniugare rigore e umanità.

 

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